corsi SENFORS giugno 2023
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Corso formazione obbligatoria per addetti all'antincendio, rischio medio, ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 08/03/2006 nr. 139, DM 02/09/2021.
Leggi QUI il testo della circolare Senfors area formazione in relazione all'entrata in vigore il 4 ottobre 2022 del DM 02/09/2021.
Il 4 ottobre 2022 entrerà in vigore il Decreto Ministeriale 2.9.2021, ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recante: "criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".
Il testo della normativa stabilisce oltre ai criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, le modalità di formazione e informazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (addetti al servizio antincendio); sono regolamenti inoltre i requisiti dei docenti.
La principale novità che investe la formazione è riferita all'intervallo di tempo per l'aggiornamento degli addetti che passa da 3 a 5 anni. Se al 04.10.2022 sono trascorsi più di 5 anni dall'ultima formazione o aggiornamento, l'addetto deve aggiornarsi con apposito corso entro il 04.10.2023.
Per l'adeguamento alla normativa ci sono tanti mesi di tempo, più nel dettaglio, i corsi svolti entro il 04.04.2023 (sei mesi dall'entrata in vigore del decreto), già programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi.
Ricordiamo che per i cantieri temporanei e mobili si applicano le disposizioni limitatamente agli articoli: 4, 5 e 6 del nuovo decreto, ovvero:
Di seguito nella tabella evidenziamo le principali novità a confronto con la normativa attualmente in vigore.
I requisiti dei docenti sono, come sempre da parte di SENFORS, oggetto di attenta valutazione e rispondenza delle normative vigenti.
OGGI |
DAL 4 OTTOBRE 2022 +++) |
AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI DA 3 A 5 ANNI |
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Attualmente il corso di aggiornamento degli addetti all'antincendio e gestione delle emergenze ha cadenza triennale, su suggerimento tratto da circolare prot. N 12653 del 23.02.2011 Ministero Interno , Dipartimento VV.F. |
Dall'entrata in vigore del Decreto il corso di aggiornamento è quinquennale. Il primo aggiornamento per chi ha già seguito il corso dovrà essere seguito entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento. Se al 04.10.2022 i cinque anni dall'ultima formazione sono già trascorsi la prima scadenza entro cui aggiornarsi è il 04.10.2023. |
LA NUOVA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI DA RISCHI A LIVELLI |
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Attualmente i corsi son divisi in diversi rischi, basso, medio e alto, in base alla valutazione a cui sono soggette le attività di lavoro. Ad ogni rischio corrisponde un corso. |
Il decreto 02.09.2021 stabilisce quali sono i percorsi formativi da seguire in base ai livelli delle attività lavorative livello 1, livello 2 e livello 3. Ad ogni livello corrisponde un corso. |
Come varia la definizione da rischio a livello |
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Rischio Basso Corso di formazione durata 4 ore Aggiornamento durata 2 ore |
Livello 1 corsi di formazione e aggiornamento di tipo 1 (FORM e AGG) 1 FORM - Durata 4 ore 1 AGG– Durata 2 ore |
Rischio Medio Corso di formazione durata 8 ore Aggiornamento durata 5 ore |
Livello 2 corsi di formazione e aggiornamento di tipo 2 (FORM e AGG) 2 FORM – Durata 8 ore 2 AGG – Durata 5 ore |
Rischio Elevato Corso di formazione durata 16 ore |
Livello 3 corsi di formazione e aggiornamento di tipo 3 (FORM e AGG) 3 FORM – Durata 16 ore 3 AGG – Durata 8 ore |
***) 04.10.2022 entrata in vigore decreto
04.04.2023 termine ultimo svolgimento corsi organizzati con normativa precedente e programmati al 04.10.22
04.10.2023 termine ultimo per seguire il corso di aggiornamento se al 04.10.2022 sono trascorsi più di 5 anni dall’ultima formazione.
OGGI |
DAL 4 OTTOBRE 2022 |
DEFINIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO |
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Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di princìpi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. |
Attività di Livello 1 Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme. |
Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio. Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio. |
Attività di Livello 2 Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività: a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3; b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto. |
Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato. Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: - per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Tali luoghi comprendono: - aree dove i processi lavorativi comportano l’utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili; |
Attività di Livello 3 Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività: a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105; b) fabbriche e depositi di esplosivi; c) centrali termoelettriche; d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili; e) impianti e laboratori nucleari; f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 ; g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ;
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- aree dove c’è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; - aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili; - aree dove c’è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili; - edifici interamente realizzati con strutture in legno. Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che: a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell’intero luogo di lavoro, salvo che l’area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco; b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l’incendio; c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l’affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l’evacuazione in caso di incendio. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato. |
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2 ; j) alberghi con oltre 200 posti letto; k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani; l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti; m) uffici con oltre 1.000 persone presenti n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri; o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi; p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. |
CORSI DI AGGIORNAMENTO Al 04.10.2022
SONO passati 5 anni dall’ultima formazione /aggiornamento, DEVO seguire il corso di aggiornamento ENTRO il 04.10.2023
Ad esempio: prima formazione 2010, aggiornamento seguito nel 2013, ho tempo di adeguarmi entro il 04.10.2023 con il corso di aggiornamento e la, prossima scadenza cade a 5 anni dalla data dell’attestato.
Al 04.10.2022 NON SONO passati 5 anni dall’ultima formazione /aggiornamento, la prossima scadenza è 5 anni dalla data dell’attestato.
Ad esempio: prima formazione 2017, aggiornamento seguito nel 2020, prossima scadenza 2025.