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Scheda corso

20/02/2024
il corso dura 8 ore, le lezioni sono diurne, articolate in moduli da 4 ore l’uno in una giornata lavorativa
Numero partecipanti massimo 15
la quota di partecipazione ad iscritto per le imprese edili iscritte alla Cassa Edile Novarese ed in regola con la contribuzione dovuta, ammonta ad euro 32 IVA esclusa; per artigiani, lavoratori autonomi ed aziende non edili ammonta ad euro 76 IVA esclusa
CAUSA EMERGENZA COVID-19 I CORSI TEORICI SI SVOLGONO IN MODALITA' STREAMING Luogo di svolgimento del corso San Pietro Mosezzo in via Mattei 2. In alternativa e su richiesta dell’impresa è possibile organizzare il corso presso la sede della committenza, previo sopralluogo della struttura al fine di verificarne l’idoneità

Descrizione

Corso formazione obbligatoria per addetti all'antincendio, rischio medio, ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 08/03/2006 nr. 139 del DM 02/09/2021.

Leggi QUI il testo della circolare Senfors area formazione in relazione all'entrata in vigore il  4 ottobre 2022 del DM 02/09/2021.

 

Il 4 ottobre 2022 entrerà in vigore il Decreto Ministeriale 2.9.2021, ad un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, recante: "criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Il testo della normativa stabilisce oltre ai criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, le modalità di formazione e informazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (addetti al servizio antincendio); sono regolamenti inoltre i requisiti dei docenti.

La principale novità che investe la formazione è riferita all'intervallo di tempo per l'aggiornamento degli addetti che passa da 3 a 5 anni. Se al 04.10.2022 sono trascorsi più di 5 anni dall'ultima formazione o aggiornamento, l'addetto deve aggiornarsi con apposito corso entro il 04.10.2023.

Per l'adeguamento alla normativa ci sono tanti mesi di tempo, più nel dettaglio, i corsi svolti entro il 04.04.2023 (sei mesi dall'entrata in vigore del decreto), già programmati con i contenuti dell'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi.

Ricordiamo che per i cantieri temporanei e mobili si applicano le disposizioni limitatamente agli articoli: 4, 5 e 6 del nuovo decreto, ovvero:

  • Art 4 – Designazione degli Addetti
  • Art 5 – Formazione e aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
  • Art 6 – Requisiti dei Docenti

Di seguito nella tabella evidenziamo le principali novità a confronto con la normativa attualmente in vigore.

I requisiti dei docenti sono, come sempre da parte di SENFORS, oggetto di attenta valutazione e rispondenza delle normative vigenti.

 

OGGI

DAL 4 OTTOBRE 2022 +++)

AGGIORNAMENTO DEGLI ADDETTI DA 3 A 5 ANNI

Attualmente il corso di aggiornamento degli addetti all'antincendio e gestione delle emergenze ha cadenza triennale, su suggerimento tratto da circolare prot. N 12653 del 23.02.2011 Ministero dell'Interno , Dipartimento VV.F.

Dall'entrata in vigore del Decreto il corso di aggiornamento è quinquennale.

Il primo aggiornamento per chi ha già seguito il corso dovrà essere seguito entro cinque anni dalla data di svolgimento dell'ultima attività di formazione o aggiornamento.

Se al 04.10.2022 i cinque anni dall'ultima formazione sono già trascorsi la prima scadenza entro cui aggiornarsi è il 04.10.2023.

LA NUOVA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI DA RISCHI A LIVELLI

Attualmente i corsi son divisi in diversi rischi, basso, medio e alto, in base alla valutazione a cui sono soggette le attività di lavoro. Ad ogni rischio corrisponde un corso.

Il decreto 02.09.2021 stabilisce quali sono i percorsi formativi da seguire in base ai livelli delle attività lavorative livello 1, livello 2 e livello 3. Ad ogni livello corrisponde un corso.

Come varia la definizione da rischio a livello

 

Rischio  Basso

Corso di formazione durata 4 ore

Aggiornamento durata 2 ore

Livello 1

corsi di formazione e aggiornamento di tipo 1 (FORM e AGG)

1 FORM - Durata 4 ore

1 AGG– Durata 2 ore

 

Rischio Medio

Corso di formazione durata 8 ore

Aggiornamento durata 5 ore

Livello 2

corsi di formazione e aggiornamento di tipo 2 (FORM e AGG)

2 FORM – Durata 8 ore

2 AGG – Durata 5 ore

 

Rischio Elevato

Corso di formazione durata 16 ore

Livello 3

corsi di formazione e aggiornamento di tipo 3 (FORM e AGG)

3 FORM – Durata 16 ore

3 AGG – Durata 8 ore

 

***)      04.10.2022 entrata in vigore decreto

04.04.2023 termine ultimo svolgimento corsi organizzati con normativa precedente e programmati al 04.10.22

04.10.2023 termine ultimo per seguire il corso di aggiornamento se al 04.10.2022 sono trascorsi più di 5 anni dall'ultima formazione.

 

OGGI

DAL 4 OTTOBRE 2022

DEFINIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di princìpi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

Attività di Livello 1

Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.

Attività di Livello 2

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: - per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio. Tali luoghi comprendono: - aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;

Attività di Livello 3

Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:

a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 ;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2 ;

 

 

 

 

 

 

 

- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; - aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili; - aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili; - edifici interamente realizzati con strutture in legno. Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che: a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco; b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio; c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 ; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2 ;

j) alberghi con oltre 200 posti letto;

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

m) uffici con oltre 1.000 persone presenti

n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO Al 04.10.2022

SONO passati 5 anni dall'ultima formazione /aggiornamento, DEVO seguire il corso di aggiornamento ENTRO il 04.10.2023

Ad esempio: prima formazione 2010, aggiornamento seguito nel 2013, ho tempo di adeguarmi entro il 04.10.2023 con il corso di aggiornamento e la, prossima scadenza cade a 5 anni dalla data dell'attestato.

 Al 04.10.2022 NON SONO passati 5 anni dall'ultima formazione /aggiornamento, la prossima scadenza è 5 anni dalla data dell'attestato.

Ad esempio: prima formazione 2017, aggiornamento seguito nel 2020, prossima scadenza 2025.


ISCRIZIONI CHIUSE

ISCRIVITI ALLA PROSSIMA DATA

Destinatari

incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro di gestione dell’emergenza

Obiettivo

Fornire ai corsisti capacità e competenze per intervenire in modo efficace in caso di emergenza incendio come previsto dal D.M. 10/03/98

Attestato

Attestato di frequenza

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